Il decreto 142/98 stabilisce il regolamento per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani che siano interessati a conoscere, attraverso l’esperienza “sul campo”, il mondo del lavoro. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro.
Lo stage, cosi come formulato dall’art.18 della Legge 196/97 o legge Treu e successivamente dal regolamento attuativo Decreto 142/98, si rivolge a:
- soggetti ospitanti: datori di lavoro pubblici e privati;
In particolare i datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti di seguito indicati:
- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
– con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
– con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
- soggetti promotori: università e istituzioni scolastiche statali e non statali, provveditorati agli studi, centri di formazione professionale, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private.
- tirocinanti: studenti, disoccupati, inoccupati, soggetti portatori di handicap.
L’esperienza di tirocinio si basa su momenti di alternanza tra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il tirocinio, oltre a rappresentare un’importante opportunità formativa per il soggetto che lo svolge è altrettanto vantaggioso per l’azienda che lo ospita, in quanto strumento che agevola la preselezione del personale, non implicando, peraltro, obblighi di assunzione.
Il Decreto 142/98 estende le regole degli stage e tirocini anche a:
- cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia, nell’ambito di programmi comunitari;
– cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.
EBRTS






